Il sindaco/la sindaca è capo dell’amministrazione comunale e ufficiale del governo, egli/ella rappresenta il comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta comunale e sorveglia l’attività dei servizi ed uffici e l’esecuzione degli atti.
Egli/ella esercita le funzioni attribuitegli/la dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.
In particolare al sindaco/alla sindaca spettano le seguenti attribuzioni:
ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attività;
presenta, sentita la giunta, al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro 60 giorni dalla data dell’elezione della giunta comunale;
presiede, salvo diverse disposizioni ovvero diverso provvedimento a norma del precedente primo punto, i comitati e le commissioni consiliari e comunali;
adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
rilascia i certificati e gli attestati previsti dalle discipline di settore;
rappresenta il comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni del comune;
firma i contratti e le convenzioni;
quale ufficiale del governo esercita le funzioni assegnategli/la dalle leggi dello stato.
Vigila inoltre sul corretto esercizio delle attribuzioni delegate al comune dalla Regione o dalla Provincia Autonoma.
Il sindaco/la sindaca nomina entro il termine di 20 giorni dall’elezione della giunta tra gli assessori il/la suo/a sostituto/a. Egli/ella sostituisce il sindaco/la sindaca in tutte le sue funzioni in caso di assenza, temporaneo impedimento o destituzione dalle sue funzioni.